Art. 8 — Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
((Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto)) legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: "ufficiali, sottufficiali e volontari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti"; 01a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: "immediatamente rieleggibili una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "rieleggibili due sole volte"));
- a)all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001 al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al 2012";
- b)all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e "Fino al 2012";
- c)all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 ((dicembre 2015))".
- c-bis)all'articolo 2257, comma 1, le parole: "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2012"; All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014". Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri ((a carico della finanza pubblica)).
Testo vigente dal 28 febbraio 2012
