Art. 8 — Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa

((Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto)) legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: "ufficiali, sottufficiali e volontari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti"; 01a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: "immediatamente rieleggibili una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "rieleggibili due sole volte"));

  • a)all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001 al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al 2012";
  • b)all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e "Fino al 2012";
  • c)all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 ((dicembre 2015))".
  • c-bis)all'articolo 2257, comma 1, le parole: "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2012"; All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014". Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri ((a carico della finanza pubblica)).

Testo vigente dal 28 febbraio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2011 al 28 febbraio 2012. 1 parola tolta, 90 parole aggiunte in 3 capoversi.

Al aggiunto: codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: aggiunto: 0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: "ufficiali, sottufficiali e volontari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti"; 01a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: "immediatamente rieleggibili una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "rieleggibili due sole volte";

c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre tolto: 2013". aggiunto: 2015".

aggiunto: c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole: "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2012"; All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con … di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiunto: a carico della finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari