Art. 10 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150. ((All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni".)) ((All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni")). All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
  • b)al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
  • c)al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2026. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». ((All'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025";
  • b)al comma 7, le parole: "un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e" sono soppresse.)) ((All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026".)) ((All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, il terzo periodo e' soppresso.)) ((All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025".)) ((Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attivita' professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55)).

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

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Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 2024 al 25 febbraio 2025. 296 parole aggiunte in 4 capoversi.

… di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150. All'articolo aggiunto: 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni". All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni". All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, …

… altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»aggiunto: . All'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 1, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025";

aggiunto: b) al comma 7, le parole: "un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e" sono soppresse. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026". All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, il terzo periodo e' soppresso. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025". Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attivita' professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202~art10 · fonte del testo

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