Art. 2 — Disposizioni urgenti in materia di difesa
All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti: «in servizio permanente»;
- b)dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4,». ((1-bis. All' articolo 2233-quater del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni"))
Testo vigente dal 30 novembre 2021
