Art. 1 — Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis, 2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2229, comma 6, 2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
- b)all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034»;
- c)all'articolo 2209-ter, comma 1, alinea, le parole: «2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
- d)agli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1, alinea, le parole: «2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
- e)all'articolo 2224, comma 1:
- 1)alla lettera a), le parole: «2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
- 2)alla lettera b), le parole: «2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034»;
- f)all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, la parola: «2024» e' sostituita dalla seguente: «2033».
Testo vigente dal 13 agosto 2022
