Art. 8-ter — Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa
((Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunita' locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilita' di impianti sportivi, nonche' di valorizzare le infrastrutture sportive dell'Amministrazione della difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, nel capo VI del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 547 e' aggiunto il seguente: "Art. 547-bis (Attivita' sportiva dilettantistica). - 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attivita' sportiva favorendo lo svolgimento di attivita' comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice. 2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica")).
Testo vigente dal 8 agosto 2026
