Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali e' richiesto il concorso del Servizio nazionale della protezione civile Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonche' individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma per il 4 luglio 2026, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento del medesimo evento, nonche' individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del predetto evento. Al fine di garantire la massima efficienza, efficacia e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)) opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ((,)) e puo' individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese societa' in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. Ai fini della funzionale organizzazione e del regolare svolgimento degli eventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile opera anche in raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi ((dell'articolo 2)) della legge 31 agosto 2022, n. 140. Nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)) provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, mediante atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell'((articolo 140 del codice)) dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 3 ((del presente articolo)), sono fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo di euro 2.500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla legge 31 agosto 2022, n. 140, dopo l'articolo 4 e' ((inserito)) il seguente: «Art. 4-bis (Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione). - 1. Al fine di assicurare una gestione piu' efficace ((delle attivita' di presidio del territorio e di prevenzione)), la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa ((per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi)) straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Comune di Assisi e' autorizzato ad assumere, nel limite di 365.000 euro per l'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unita' di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 365.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Testo vigente dal 8 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2026 al 8 agosto 2026. 13 parole tolte, 34 parole aggiunte.

… di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile aggiunto: della Presidenza del Consiglio dei ministri opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci … il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civileaggiunto: , e puo' individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle … nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi aggiunto: dell'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140. Nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile aggiunto: della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi … Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140tolto: , del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 3 aggiunto: del presente articolo, sono fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo al coordinamento delle … 2014, n. 190. Alla legge 31 agosto 2022, n. 140, dopo l'articolo 4 e' tolto: introdotto aggiunto: inserito il seguente: «Art. 4-bis (Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione). - 1. Al fine di assicurare una gestione piu' efficace tolto: di presidio e prevenzione del territorio aggiunto: delle attivita' di presidio del territorio e di prevenzione, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa tolto: sul contrasto all'abusivismo in ragione dei aggiunto: per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-26;108~art10 · fonte del testo

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