Art. 5 — Disposizioni urgenti in materia di sport
All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ((, puo' essere destinata)) alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ((ai sensi dell'articolo)) 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. All'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: «per i mutui relativi» sono sostituite ((dalle seguenti)): «per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi ((compresi)) garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi»;
- b)dopo le parole: «finalita' sportive» sono aggiunte le seguenti: «b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attivita' finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno ((2026"))». Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 6 luglio 2023
