Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027» All'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ((convertito, con modificazioni,)) dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono aggiunti ((, in fine,)) i seguenti commi: «6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027» ((sono rilasciati)) a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 6-quater. Per le attivita' di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione ((,)) sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027», e' autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 ((,)) nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. 6-quinquies. La disposizione di cui all' articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocita', anche ai soggetti che esercitano attivita' d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027». Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.». All'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4-novies:
- 1)le parole: «nel 2026», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- 2)dopo le parole ((:)) «a condizione che tali attivita'» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle quali e' tenuta un'apposita contabilita' separata,»;
- b)al comma 4-decies:
- 1)al secondo periodo, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e dopo le parole: «negli anni 2026 e 2027» sono inserite le seguenti: «dai soggetti gia' fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonche'»;
- 2)al terzo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,» e le parole: «dall'articolo 24-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24-bis e 24-ter». Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili,)) di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Testo vigente dal 8 agosto 2026
