Art. 3 — Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro
Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15 e' abrogato. (( All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi sesto e settimo sono abrogati. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 e' abrogato. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "I produttori, gli importatori e i grossisti" sono sostituite dalle seguenti: "I produttori e gli importatori";
- b)il comma 2 e' abrogato. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 14 e' abrogato;
- b)al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,";
- c)dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: "17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10". All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 6, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,";
- b)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2". All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno". All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio 2015, recante "Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari", sono abrogati. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: "con rappresentanza diretta nel CNEL" sono inserite le seguenti: "e quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore". All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI". 1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"))
Testo vigente dal 13 febbraio 2019
