Art. 10-bis — Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono sostituite dalle seguenti: "presso la sede o la rimessa" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici";
  • b)all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa";
  • c)all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidita' o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidita' o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente";
  • d)all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione";
  • e)all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa";14
  • f)all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale. 14 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso". Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, e' adottato entro il 30 giugno 2019. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalita' con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l'annualita' 2019, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, e' altresi' consentito alle regioni, alle province e alle citta' metropolitane)). Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operativita' dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante. 27 A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli. 14
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 26 marzo 2020, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 01/04/2020, n. 14), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)" e "dell'art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9, del d.l. n. 135 del 2018".

Corte Costituzionale

27

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2024, n. 137 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2024, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12".

Testo vigente dal 18 dicembre 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 137/2024

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49 TFUE, l’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come conv. La disposizione censurata dalla Corte costituzionale, quale giudice a quo, nel corso del giudizio iscritto al n. 20 reg. ric. 2023, con ordinanza n. 35 del 2024 – in forza dell’evidente rapporto di necessaria pregiudizialità rispetto alla decisione del ricorso sull’art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023 impugnato dal Governo – non consente il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese, così bloccando per un tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni, stante la perdurante inoperatività del suddetto archivio informatico. La configurazione della disposizione censurata – non incidendo sul presente giudizio il decreto n. 203 del 2024, che definisce le modalità di attivazione dell’anzidetto registro informatico, dal momento che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa in ragione della sua struttura, a prescindere dalle evenienze di fatto e dalle circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione – consente all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente bloccando, con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico. Se, dunque, la disposizione censurata è stata ritenuta non irragionevole in una logica “statica”, essa risulta irragionevole e non proporzionata dal punto di vista “dinamico”, vista la netta contraddittorietà intrinseca tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere, di realizzare in breve tempo una mappatura delle imprese titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di quelle titolari (a mercato fermo) di autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC. Ciò, inoltre, danneggiando la popolazione anziana e fragile, compromettendo le esigenze di accesso a una mobilità veloce e recando danno al turismo e all’immagine internazionale dell’Italia. Parimenti, essa ha consentito e consente all’autorità amministrativa di erigere una indebita barriera all’entrata, precludendo la concorrenza per il mercato, in un settore già da tempo caratterizzato da una inadeguata apertura all’ingresso di nuovi soggetti. Infine, è violata anche la libertà di stabilimento senza che sia ravvisabile un proporzionato motivo di interesse generale a sua giustificazione. (Precedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 8/2024 - mass. 45947; S. 195/2022 - mass. 45011; S. 7/2021 - mass. 43554; S. 56/2020 - mass. 42162).

    Art. 10-bis Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 56/2020

    Ha colpito questo articolo
    26 marzo 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis , commi 1, lett. a ), b ), e ) e f ), 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, sono dichiarati inammissibili gli interventi ad adiuvandum della «Associazione EFFE SERVIZI» e della «C.RO.NO. Service società cooperativa», nonché degli interventi ad opponendum della «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI), della «Associazione Tutela Legale Taxi», della «Federazione Taxi CISAL Provinciale Roma» (FEDERTAXI), della «ATI Taxi», la «TAM - Tassisti Artigiani Milanesi», della «ANAR - Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti», del «TAXIBLU - Consorzio Radiotaxi Satellitare società cooperativa» e dei rispettivi rappresentanti legali, in proprio, quali titolari di licenze per taxi e di autorizzazioni per il noleggio con conducente. Le associazioni intervenienti si qualificano come rappresentanti degli interessi di categoria degli operatori del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, mentre le società e le persone fisiche sono intervenute quali soggetti esercenti tali servizi, portatori, dunque, di interessi individuali. Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, che va tenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera dell'8 gennaio 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2020, non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nel giudizio in via principale, quest'ultimo giudizio si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017, n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016, n. 251 del 2015, n. 118 del 2015 e n. 278 del 2010; ordinanza n. 213 del 2019 ).

    Art. 10-bis Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione · Art. 11 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea · Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione · Art. 6 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 35/2024

    Altra decisione
    7 marzo 2024

    1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma…

    Art. 10-bis Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2024 al 18 dicembre 2024. 220 parole aggiunte.

… strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. aggiunto: In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, e' altresi' consentito alle regioni, alle province e alle citta' metropolitane. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135~art10bis · fonte del testo

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