All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ((salvo che appartenga)) a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II ((...))». All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale.».

Testo vigente dal 25 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 9 parole tolte.

… a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che tolto: non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II tolto: del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285aggiunto: ...». All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23~art8 · fonte del testo

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