Art. 8 — Disposizioni in materia di sicurezza stradale
All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ((salvo che appartenga)) a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II ((...))». All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale.».
Testo vigente dal 25 aprile 2026
