Art. 23-bis — Disposizioni urgenti in materia di circolazione

All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata";
  • b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e' immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo";
  • c)al comma 3, le parole: "ad un quarto", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "alla meta'". Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "Art. 193, comma 2 - 5".

Testo vigente dal 19 dicembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art23bis · fonte del testo

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