In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o di operazioni di polizia, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione o atti ad offendere, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo ((,)) appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o individuale. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 261/1983

    Questione inammissibile
    26 settembre 1983

    È inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152, che consente agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di effettuare l'immediata perquisizione sul posto, indipendentemente dall'autorizzazione dell'autorita` giudiziaria, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione nei confronti di persone sospette, essendo, nel caso di specie, la perquisizione avvenuta nella quasi flagranza di reato e, quindi, in applicazione degli artt. 224 e 237 c.p.p.

    Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 4 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. .

… cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempoaggiunto: , appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art4 · fonte del testo

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