((Al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuita' alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire regolarita' nei rinnovi nonche' meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.)) ((In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla data di scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura del 50 per cento della stessa.)) ((Nei settori caratterizzati da elevata stagionalita' e variabilita' dei ricavi ai sensi dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la misura dell'adeguamento di cui al comma 2 e' determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali e non puo' comunque superare il valore percentuale previsto dal medesimo comma 2)). Il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non puo' essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto ((e fino al suo rinnovo)). Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono ((a decorrere dalla)) data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti collettivi nazionali di lavoro gia' scaduti, ((le disposizioni del presente articolo)) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Testo vigente dal 28 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2026 al 28 giugno 2026. 55 parole tolte, 155 parole aggiunte.

Al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro tolto: dalle aggiunto: alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuita' alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, tolto: disciplinano in sede di rinnovo le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica del aggiunto: prevedono procedure idonee a garantire regolarita' nei rinnovi nonche' meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del tolto: contratto previgente aggiunto: precedente contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi tolto: dodici aggiunto: nove mesi successivi alla tolto: naturale scadenza aggiunto: data di scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione tolto: forfettaria aggiunto: forfetaria dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione tolto: dell'IPCA aggiunto: dell'indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura tolto: pari al 30 aggiunto: del 50 per cento della stessatolto: , fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali. Nei settori caratterizzati da elevata stagionalita' e variabilita' dei ricavitolto: , l'adeguamento aggiunto: ai sensi dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la misura dell'adeguamento di cui al comma 2 tolto: non trova applicazione ed e' legato a aggiunto: e' determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali tolto: individuati dalla contrattazione collettiva aggiunto: e non puo' comunque superare il valore percentuale previsto dal medesimo comma 2. Il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non puo' essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto aggiunto: e fino al suo rinnovo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono tolto: successivamente alla aggiunto: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti collettivi nazionali di lavoro gia' scaduti, le tolto: presenti disposizioni aggiunto: disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62~art10 · fonte del testo

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