Art. 10 — Rinnovi contrattuali
((Al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuita' alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire regolarita' nei rinnovi nonche' meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.)) ((In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla data di scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura del 50 per cento della stessa.)) ((Nei settori caratterizzati da elevata stagionalita' e variabilita' dei ricavi ai sensi dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la misura dell'adeguamento di cui al comma 2 e' determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali e non puo' comunque superare il valore percentuale previsto dal medesimo comma 2)). Il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non puo' essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto ((e fino al suo rinnovo)). Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono ((a decorrere dalla)) data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti collettivi nazionali di lavoro gia' scaduti, ((le disposizioni del presente articolo)) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Testo vigente dal 28 giugno 2026
