Art. 8 — Monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva
Al fine di garantire il monitoraggio, la trasparenza e l'informazione ((in materia retributiva,)) fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,)) in materia di protezione dei dati personali, il ((Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL))), gli enti pubblici e gli istituti di statistica, inclusi l'INPS, ((l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche)), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ((,)) e gli altri soggetti individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al successivo comma 2, collaborano per:
- a)raccogliere e condividere, in forma integrata e interoperabile, i dati retributivi disaggregati per genere, eta', disabilita', settore economico e dimensione d'impresa;
- b)elaborare indicatori statistici e analisi periodiche, su base settoriale omogenea, volti a evidenziare la copertura retributiva garantita dalla contrattazione collettiva e la relativa adeguatezza rispetto ((ai principi)) di cui all'articolo 36 della Costituzione;
- b-bis)((elaborare, con cadenza periodica e su base territoriale omogenea, indicatori sintetici relativi al costo della vita, al mercato delle locazioni immobiliari e ai prezzi al consumo dei beni e dei servizi anche a livello locale));
- c)elaborare indicatori ((...)) relativi alla produttivita', all'incidenza del costo del lavoro sui ricavi, al tasso di occupazione e alla variabilita' della domanda nei diversi settori economici. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti:
- a)i criteri operativi e le regole tecniche per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati;
- b)le specifiche tecniche e i formati di interscambio da adottare per garantire l'interoperabilita' delle ((banche di dati));
- c)le modalita' per assicurare la massima tutela dei dati personali e la conformita' alle disposizioni del ((citato)) Regolamento (UE) 2016/679;
- d)gli ulteriori elementi informativi da dichiarare obbligatoriamente ((in sede di versamenti e denunce contributivi,)) necessari ai fini del controllo del rispetto del salario giusto. ((All'attuazione delle disposizioni)) di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 28 giugno 2026
