Art. 6 — Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro
Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternita' e la paternita', a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente ((decreto, per gli anni 2026, 2027 e 2028)) e' riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) ((,)) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, un ((esonero dal versamento)) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. L'esonero viene riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorita' politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni ((dalla data di entrata)) in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione del comma 1, ((ivi compresi)) le procedure di acquisizione delle certificazioni previste dall'articolo 8, comma 1, lettera e) ((,)) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, ((e il periodo)) di validita' delle stesse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. L'esonero di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di euro 7 milioni per l'anno 2026 e di euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari connessi all'attuazione del presente articolo, comunicando le risultanze alle amministrazioni di cui al comma 1. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, ((lettera e), del)) decreto legislativo 27 novembre 2025, n.184 ((,)) beneficiano, altresi', di attivita' di promozione di competenza dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), ((individuate)) con provvedimenti adottati secondo l'ordinamento della stessa Agenzia. L'ICE provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, ((strumentali e finanziarie disponibili)) a legislazione vigente. ((Al fine di incentivare la conciliazione tra famiglia e lavoro, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 355 e' inserito il seguente: "355-bis. Ai fini di cui al comma 355, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all'INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attivita' relative alla fornitura di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In fase di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione di cui al primo periodo e' effettuata entro il 1° settembre 2026. Ciascun aggiornamento relativo ai dati e agli elementi identificativi e' trasmesso entro il 1° settembre dell'anno di riferimento. I dati acquisiti sono messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica")).
Testo vigente dal 28 giugno 2026
