Art. 6-bis — Tutor per la sostenibilità economica
((Nell'ambito dei programmi operativi, nazionali o regionali, cofinanziati con fondi strutturali europei, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' relativi al periodo di programmazione 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del "tutor per la sostenibilita' economica", al fine di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale.)) ((Il tutor di cui al comma 1 svolge funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza finalizzate alla riorganizzazione della sostenibilita' economica per la persona che abbia subito la perdita del lavoro o una significativa riduzione del reddito di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori ultracinquantenni, ai soggetti in condizioni di fragilita' occupazionale e ai lavoratori caratterizzati da difficolta' di reinserimento lavorativo.)) ((Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, il tutor coadiuva il lavoratore nella valutazione della sostenibilita' delle proprie obbligazioni economiche, finanziarie e abitative e lo assiste nei rapporti con gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, le amministrazioni pubbliche, gli enti impositori e gli agenti della riscossione, le universita', gli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico e gli altri soggetti creditori, anche ai fini della rinegoziazione delle condizioni economiche della prestazione o del debito maturato e dell'accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.))
Testo vigente dal 28 giugno 2026
