Premialita' di parita' Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al comma 1 e' determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunita', da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1. Alle aziende private che ((...)) siano in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita' titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di ((agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160,)) a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. ((In alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese possono prevedere altri sistemi di premialita' ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Il riconoscimento della premialita' e' subordinato al possesso della certificazione della parita' di genere alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.)) Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 2021 al 1 gennaio 2026. 14 parole tolte, 101 parole aggiunte.

… di 50 milioni di euro di cui al comma 1. Alle aziende private chetolto: , alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,aggiunto: ... siano in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis … di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di tolto: aiuti di Stato aggiunto: agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, a cofinanziamento degli investimenti sostenutiaggiunto: . In alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese possono prevedere altri sistemi di premialita' ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Il riconoscimento della premialita' e' subordinato al possesso della certificazione della parita' di genere alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:legge:2021-11-05;162~art5 · fonte del testo

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