Art. 14 — Obblighi di informazioni al lavoratore
Obblighi di ((informazione nei riguardi del lavoratore)) Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, le piattaforme digitali forniscono ai lavoratori, in forma chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per:
- a)l'assegnazione delle attivita';
- b)la determinazione o modifica dei compensi;
- c)la valutazione delle prestazioni;
- d)la sospensione, limitazione o cessazione dell'accesso alla piattaforma. ((Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura del suo account, il diniego della retribuzione per il lavoro prestato o la modifica della situazione contrattuale del lavoratore stesso)). Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili anche alle autorita' competenti, nei limiti e secondo le modalita' previste dalla legge.
Testo vigente dal 28 giugno 2026
