Art. 12 — Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali

Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali ((di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)) Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale rilevano le concrete modalita' di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti. ((La qualificazione del rapporto di lavoro tiene conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale, compresi, tra l'altro, quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.)) ((Quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova contraria)).

Testo vigente dal 28 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2026 al 28 giugno 2026. 39 parole tolte, 82 parole aggiunte.

aggiunto: Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale rilevano le concrete modalita' di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti. La qualificazione del rapporto tolto: tiene conto, aggiunto: di lavoro tiene conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale, compresi, tra l'altro, tolto: dell'esercizio, anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, aggiunto: quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati. Quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di tolto: organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso. Quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, aggiunto: direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, tolto: salvo aggiunto: salva prova contraria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62~art12 · fonte del testo

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