Art. 36 t.u.s.l. — Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • a)sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale;
  • b)sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • c)sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
  • d)sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
  • a)sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • b)sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei ((miscele pericolose)) sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • c)sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Testo vigente dal 29 marzo 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 29 marzo 2016. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei tolto: preparati pericolosi aggiunto: miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art36 · fonte del testo

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