Art. 26 — Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), (( o) e r))), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina ((le materie»;))
  • b)dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformita' delle comunicazioni, il datore di lavoro e' tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonche' gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro». All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato e' tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonche' indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;
  • b)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale».

Testo vigente dal 4 luglio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 2023 al 4 luglio 2023. 1 parola tolta.

a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o)tolto: , p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materietolto: .».aggiunto: »;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48~art26 · fonte del testo

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