Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ((,)) sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 47-bis, dopo il ((comma 2 sono aggiunti)) i seguenti: «((2-bis.)) In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'accesso alla piattaforma da parte del lavoratore puo' essere consentito con (( il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identita' elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS))) oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di ((autenticazione)) a piu' fattori, nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le credenziali di accesso al proprio account rivestono carattere strettamente personale ed e' fatto divieto di cessione a terzi. La cessione del proprio account o l'uso di account da parte di persona ((diversa dal)) titolare ((comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria)) da euro 800 a euro 1.200. ((2.ter.)) La piattaforma ((digitale)) non puo' rilasciare piu' di un account per ogni singolo codice fiscale, ne' commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. La violazione della presente disposizione comporta ((l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.»;)).
  • b)all'articolo 47-quater, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, e' tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori di cui all'((articolo 47-bis del presente decreto)) del libro unico del lavoro di cui all'((articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,)) n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quale devono essere annotati ((,)) per ciascun mese di attivita', anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al ((lavoratore.»;))
  • c)((all'articolo)) 47-septies e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Ad integrazione della attivita' formativa obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, con decreto ((del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) sono annualmente stabilite le attivita' di formazione base essenziali che il lavoratore di cui all'((articolo 47-bis del presente decreto)), entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione, deve seguire accedendo alla piattaforma ((del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo)) 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I Patronati possono prestare assistenza per facilitare ((l'accesso del lavoratore alla fruizione)) dei corsi sulla piattaforma ((del)) SIISL. Il mancato completamento del corso di formazione base obbligatorio entro i termini previsti e' segnalato al committente. Al committente che si avvale delle prestazioni di un lavoratore oggetto di segnalazione di cui al presente comma per tre mesi ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria)) da euro 800 a euro 2.400.». ((Con riferimento alle annotazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine ivi previsto e' prorogato di novanta giorni)). All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 58 e' ((inserito)) il seguente: «58-bis. Le disposizioni del comma 58 si applicano anche alle persone che prestano la propria attivita' lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE) 2024/2831 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024)).».

Testo vigente dal 28 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2026 al 28 giugno 2026. 66 parole tolte, 182 parole aggiunte in 4 capoversi.

Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81aggiunto: , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-bis, dopo il comma 2tolto: , sono inseriti aggiunto: sono aggiunti i seguenti: «2tolto: .bisaggiunto: -bis. In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'accesso alla piattaforma da parte del lavoratore puo' essere consentito contolto: SPID,CIE oCNS aggiunto: il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identita' elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di tolto: autentificazione aggiunto: autenticazione a piu' fattori, nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione … La cessione del proprio account o l'uso di account da parte di persona diversa tolto: del titolare e' punito con una sanzione amministrativa aggiunto: dal titolare comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 1.200. 2.ter tolto: La piattaformaaggiunto: . La piattaforma digitale non puo' rilasciare piu' di un account per ogni singolo codice fiscale, ne' commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. La violazione della presente disposizione comporta tolto: una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 1500 per ogni account in piu' associato al singolo codice fiscale.» aggiunto: l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.»;.

b) all'articolo 47-quater, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, e' tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 47-bis del aggiunto: presente decreto del libro unico del lavoro di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 39 del decreto-legge tolto: 26 giugno 2008 aggiunto: 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quale devono essere annotatiaggiunto: , per ciascun mese di attivita', anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore.»tolto: .aggiunto: ;

c) tolto: All'art. aggiunto: all'articolo 47-septies e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Ad integrazione della attivita' formativa obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, con decreto del tolto: Ministero aggiunto: Ministro del lavoro e delle politiche socialiaggiunto: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono annualmente stabilite le attivita' di formazione base essenziali che il lavoratore di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 47-bis del tolto: decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aggiunto: presente decreto, entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione, deve seguire accedendo alla piattaformatolto: SIISL, di cui all'art. aggiunto: del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I Patronati possono prestare assistenza per facilitare l'accesso tolto: al lavoratore per fruire aggiunto: del lavoratore alla fruizione dei corsi sulla piattaforma aggiunto: del SIISL. Il mancato completamento del corso di formazione base obbligatorio entro i termini … di un lavoratore oggetto di segnalazione di cui al presente comma per tre mesi tolto: e' erogata una sanzione pari aggiunto: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 2.400.». aggiunto: Con riferimento alle annotazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine ivi previsto e' prorogato di novanta giorni. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 58 e' tolto: aggiunto aggiunto: inserito il seguente: «58-bis. Le disposizioni del comma 58 si applicano anche alle persone che prestano la propria attivita' lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE) 2024/2831 aggiunto: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62~art15 · fonte del testo

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