All'((articolo)) 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, ((n. 608,)) dopo il comma 2-quinquies, e' ((inserito)) il seguente: «2-sexies. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, sentiti INAIL, (( Ispettorato nazionale del lavoro (INL))) e INPS, sono ((individuati gli indicatori)) di rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare. In ogni caso, le piattaforme registrano e conservano per almeno 5 anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorita' ispettive. Gli indicatori di rischio e i relativi dati sono posti ((a disposizione dell'INAIL, dell'INL e dell'INPS)) per le attivita' di vigilanza di rispettiva competenza e di coordinamento per i controlli. I soggetti di cui al ((terzo periodo)) condividono gli esiti dei controlli con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di perfezionare e aggiornare gli indicatori di rischio. Le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro sono comunicate all'Autorita' europea del lavoro (European Labour Authority) per l'eventuale definizione di azioni preventive congiunte di contrasto agli abusi a livello europeo». ((All'attuazione delle disposizioni)) di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 28 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2026 al 28 giugno 2026. 10 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: All'art.aggiunto: All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, aggiunto: n. 608, dopo il comma 2-quinquies, e' tolto: aggiunto aggiunto: inserito il seguente: «2-sexies. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e … del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla aggiunto: data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti INAIL,tolto: INL aggiunto: Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e INPS, sono individuati aggiunto: gli indicatori di rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del … alle autorita' ispettive. Gli indicatori di rischio e i relativi dati sono posti a tolto: diposizione dell'INAIL, INL e INPS aggiunto: disposizione dell'INAIL, dell'INL e dell'INPS per le attivita' di vigilanza di rispettiva competenza e di coordinamento per i controlli. I soggetti di cui al tolto: precedente aggiunto: terzo periodo condividono gli esiti dei controlli con il Ministero del lavoro e delle … per l'eventuale definizione di azioni preventive congiunte di contrasto agli abusi a livello europeo». tolto: Alle aggiunto: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62~art13 · fonte del testo

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