Art. 35-ter — Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attivita' artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";
- b)dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"
Testo vigente dal 1 gennaio 2020
