Art. 8 — Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 50: 1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio ((, dell'ambiente e del patrimonio culturale)) o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; ((dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis.)) Il Sindaco, al fine di ((assicurare il soddisfacimento delle esigenze)) di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti ((nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale)) in determinate aree delle citta' interessate ((da afflusso particolarmente rilevante di persone)), anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, ((nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,)) puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a ((trenta)) giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.». ((2-bis. dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico")).
  • b)((all'articolo 54, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente)): «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 ((concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana)) sono diretti a prevenire e contrastare ((...)) l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione ((, la tratta di persone)), l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.». 2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 2017, N. 48)).

Testo vigente dal 22 aprile 2017

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Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2017

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2017 al 22 aprile 2017. 62 parole tolte, 103 parole aggiunte in 2 capoversi.

… necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorioaggiunto: , dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle … orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; tolto: 2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « aggiunto: dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare tolto: le aggiunto: il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti aggiunto: nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle citta' interessate da afflusso tolto: di persone di particolare rilevanza aggiunto: particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, aggiunto: nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a tolto: sessanta aggiunto: trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.». aggiunto: 2-bis. dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico".

b) all'articolo 54tolto: : 1.aggiunto: , il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 aggiunto: concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a aggiunto: tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare tolto: le situazioni che favorisconoaggiunto: ... l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, aggiunto: la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.». tolto: Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiunto: 2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 2017, N. 48.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14~art8 · fonte del testo

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