Art. 9-bis — Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni
Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 174, comma 1:
- 1)le parole: "ed alla relazione dell'organo di revisione" sono soppresse;
- 2)dopo le parole: "entro il 15 novembre di ogni anno" sono aggiunte le seguenti: "secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilita'";
- b)all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione";
- c)all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta". All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: "dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta" sono inserite le seguenti: ", nonche' le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa".
Testo vigente dal 21 agosto 2016
