Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non puo' comunque essere inferiore a nove mesi ((, fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6, comma 5)). L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000. ((Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano)) nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. ((Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio,)) il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione ((in carta libera)), contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto ((, o che procedano entro il 15 maggio 2000,)) a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalita' previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((Sono fatte salve le procedure gia' avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000.)) La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' differita al ((31 ottobre 2000)).

Testo vigente dal 23 aprile 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 183/2001

    Questione inammissibile
    8 giugno 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, in tema di rilascio di immobili locati ad uso abitativo. Infatti, la questione - volta a consentire al giudice di fissare un termine di rilascio dell'immobile più breve rispetto a quello di nove mesi stabilito dall'art. 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998, in considerazione di situazioni giustificative riguardanti il locatore - non appare adeguatamente motivata in punto di rilevanza, poiché non sono in alcun modo precisati gli elementi che consentono di ricondurre le fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' sotto la disciplina della disposizione censurata. M. F.

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 6 Locazioni abitative

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2000

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2000 al 23 aprile 2000. 6 parole tolte, 78 parole aggiunte.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non puo' comunque essere inferiore a nove mesiaggiunto: , fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6, comma 5. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000. tolto: Il aggiunto: Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si tolto: interpreta aggiunto: interpretano nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata … rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. tolto: A tale fine aggiunto: Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio, il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione aggiunto: in carta libera, contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere … nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano procedutoaggiunto: , o che procedano entro il 15 maggio 2000, a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalita' previste … il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. aggiunto: Sono fatte salve le procedure gia' avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente … 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' differita al 31 tolto: maggio aggiunto: ottobre 2000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2000-02-25;32~art1 · fonte del testo

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