Art. 6 — Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR
Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento ((degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30)) del PNRR All'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2-bis:
- 1)al primo periodo, dopo le parole: «beni immobili dello Stato» sono inserite le seguenti: «e i beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata» e dopo le parole: «su richiesta», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,»;
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338.»;
- b)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento ((dell'obiettivo)) M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, puo' avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attivita' di supporto tecnico, ((ivi compresi)) il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilita' all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.». (( All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari". 1-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' abrogato))
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
