Misure ((per il contrasto del lavoro sommerso)) All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operativita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)». All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «((dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)))». All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 e' sostituito dal seguente: «863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito ((internet)) istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalita', dei termini e delle condizioni di ammissibilita' di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialita' per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.». All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformita' INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro e' considerato a basso rischio di irregolarita' e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attivita' di vigilanza, puo' non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformita' INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di indagine disposte ((dall'autorita' giudiziaria)).». A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilita' contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi ((dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e)) dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attivita' di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6 ((e sono stabiliti)) le premialita' da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalita' per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti. Con le medesime modalita' di cui al comma 7 e' stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei ((commi da 5 a 8)), pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla (Missione 5)) - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalita' tecniche dallo stesso definite, ((la possibilita' di accesso)) al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalita' di verifica nelle attivita' di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonche' i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.».

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 2024 al 28 dicembre 2024. 11 parole tolte, 41 parole aggiunte.

aggiunto: Misure per il contrasto del lavoro sommerso All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con … legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «tolto: dell'INAILaggiunto: dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)». All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 e' sostituito dal seguente: «863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito aggiunto: internet istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalita', dei termini e delle condizioni di … luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di indagine disposte tolto: dalla Procura della Repubblica aggiunto: dall'autorita' giudiziaria.». A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, … prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo aggiunto: 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici … sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6tolto: , nonche' sono stabilite aggiunto: e sono stabiliti le premialita' da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri … di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a tolto: 9 aggiunto: 8, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla tolto: Misura aggiunto: (Missione 5 - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza … il seguente: «1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalita' tecniche dallo stesso definite, tolto: l'accessibilita' aggiunto: la possibilita' di accesso al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-28;160~art1 · fonte del testo

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