Art. 11 — Edilizia universitaria
Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonche' di incrementare la disponibilita' di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione gia' in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, gia' concluse ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche' i connessi pagamenti, conservano piena validita' ed efficacia ad ogni effetto di legge. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. E' consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'universita' e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494, e' incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. ((3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attivita' di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della societa' Cassa depositi e prestiti Spa e di societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' altresi' affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'universita' e della ricerca e la societa' Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attivita' svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041))
Testo vigente dal 1 maggio 2024
