Art. 3-quater — Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica
All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori gia' aggiudicati, anche tramite accordi quadro";
- b)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purche' compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalita' anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilita' delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito. 1-ter. Per i progetti in essere di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, e' ammessa la possibilita' di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), laddove indispensabile alla rendicontazione dell'obiettivo".
Testo vigente dal 7 giugno 2025
