Art. 39 — Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza

In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilita' di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-vicies quater e' sostituito dal seguente: «6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalita' di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definite le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».».

Testo vigente dal 9 agosto 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115~art39 · fonte del testo

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