Art. 1-ter — Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria
Articolo abrogato dal d.l. 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2024, n. 199.
Abrogato dal 28 dicembre 2024
Articolo abrogato dal d.l. 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2024, n. 199.
Abrogato dal 28 dicembre 2024
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3 versioni dal 2023
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2024 al 28 dicembre 2024. 221 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria delle risorse di cui all'articolo 1-bis e' soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano le modalita' operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate... precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano gia' assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 OTTOBRE 2024, N. 160, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 2024, N. 199
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2000-11-14;338~art1ter · fonte del testo
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