[1]Disposizioni in materia di presentazione ((e di manifesta infondatezza)) della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

[2]1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si ((presenti)) presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volonta' precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.».
  • b)all'articolo 23-bis, ((comma 2, al primo periodo)), le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi» ((, al secondo periodo, le parole: "la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "il procedimento e' estinto" e, al terzo periodo, le parole: "successivamente alla dichiarazione di estinzione" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente all'estinzione")).
  • b-bis)((all'articolo 28-ter, il comma 1-bis e' abrogato)).

Testo vigente dal 5 dicembre 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 5 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 2023 al 5 dicembre 2023. 2 parole tolte, 56 parole aggiunte in 4 capoversi.

Disposizioni in materia di presentazione aggiunto: e di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

a) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si tolto: presenta aggiunto: presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata …

b) all'articolo 23-bis, tolto: al comma 2, aggiunto: al primo periodo, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi»aggiunto: , al secondo periodo, le parole: "la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "il procedimento e' estinto" e, al terzo periodo, le parole: "successivamente alla dichiarazione di estinzione" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente all'estinzione".

aggiunto: b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis e' abrogato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-05;133~art4 · fonte del testo

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