[1]Disposizioni in materia di presentazione ((e di manifesta infondatezza)) della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[2]1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si ((presenti)) presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volonta' precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.».
- b)all'articolo 23-bis, ((comma 2, al primo periodo)), le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi» ((, al secondo periodo, le parole: "la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "il procedimento e' estinto" e, al terzo periodo, le parole: "successivamente alla dichiarazione di estinzione" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente all'estinzione")).
- b-bis)((all'articolo 28-ter, il comma 1-bis e' abrogato)).
Testo vigente dal 5 dicembre 2023
