All'articolo 36, comma 2-sexies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attivita' che rientrano nella nozione di servizi e attivita' di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attivita' riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non puo' superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attivita' medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalita' del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attivita' di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalita' di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attivita'.».

Testo vigente dal 17 marzo 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-17;25~art33 · fonte del testo

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