Corte costituzionale

Sentenza n. 293/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge

8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con

ordinanza emessa il 17 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione nel

procedimento penale a carico di Corvi Luigi e altri, iscritta al

n. 275 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visti gli atti di costituzione di Corvi Luigi e di La Cava

Cristina nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Paola Balducci e Caterina Malavenda per Corvi

Luigi, Franco Coppi e Caterina Malavenda per La Cava Cristina e

l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito della pubblicazione sul settimanale "Visto" delle

fotografie scattate dalla polizia giudiziaria in occasione della

scoperta del cadavere di A.F.dT. venivano incriminati C.V., L.C. e

M.M. per i delitti di ricettazione, pubblicazione di immagini coperte

da segreto e di fotografie impressionanti e raccapriccianti, atte a

turbare il comune sentimento della morale.

Assolti nei due gradi di merito dalle prime due imputazioni, gli

imputati proponevano ricorso per cassazione in ordine alla terza,

deducendo diversi motivi, fra i quali l'illegittimità costituzionale

della norma incriminatrice, l'art. 15 della legge 8 febbraio 1948,

n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sì che il Collegio giudicante,

aderendo alla eccezione, sollevava questione di legittimità

costituzionale in riferimento agli artt. 21, 25 e 3 della

Costituzione.

2. - Osserva il rimettente che l'art. 15 della legge sulla

stampa, richiamando le sanzioni stabilite dall'art. 528 del codice

penale, punisce come reato la fattispecie degli "stampati i quali

descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o

raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto

immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della

morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di

suicidi o delitti".

Tre sono gli elementi della condotta previsti: la descrizione o

l'illustrazione di avvenimenti, anche immaginari, su stampati; l'uso

di particolari impressionanti o raccapriccianti; le modalità idonee

a turbare la morale corrente o l'ordine delle famiglie, ovvero a

favorire il diffondersi dei suicidi o dei delitti.

La questione sarebbe rilevante ai fini del decidere e non

manifestamente infondata.

La genericità e l'indeterminatezza della norma incriminatrice,

nella parte in cui utilizza il parametro del "comune sentimento della

morale" quale requisito del fatto, violerebbe l'art. 25 della

Costituzione. La condotta punibile - osserva il giudice a quo - non

dovrebbe essere rimessa a valutazioni soggettive, variabili e non

definibili a priori ma legata a previsioni legislative

sufficientemente determinate. Significativamente, la Corte di appello

avrebbe convenuto con tale censura, almeno nella parte riguardante il

richiamo al "comune sentimento della morale"; tuttavia ha creduto di

superare il problema, proponendo una lettura della incriminazione

tale da ovviare alla genericità della previsione: la violazione

della morale comune verrebbe in considerazione solo quando essa sia

così marcata da destare la sensazione o il raccapriccio.

Il Collegio rimettente ritiene però non appagante questa

interpretazione, atteso che la genericità del riferimento alla

morale, priva di oggettività giuridica, sarebbe verificabile proprio

in base allo scarso numero di precedenti esistente, di contro al

profluvio di immagini impressionanti o raccapriccianti che sarebbero

sotto i nostri occhi.

Il giudice a quo ipotizza altresì la lesione dell'art. 3 della

Costituzione, perché - rispetto a tutti coloro che diffondono

immagini o notizie a mezzo stampa - verrebbero assoggettati a

sanzione soltanto gli autori o i responsabili di immagini o notizie

ritenute impressionanti o raccapriccianti.

Infine, l'indebita estensione del divieto costituzionale

concernente le sole pubblicazioni contrarie al buon costume, fino a

ricomprendere - con la norma incriminatrice - le pubblicazioni

contrarie alla morale comune, costituirebbe violazione dell'art 21,

sesto comma, della Costituzione, dal momento che si introduce un

concetto più ampio di quello vietato dalla disposizione

costituzionale, quindi restrittivo della libertà ivi stabilita. E

anche a voler ritenere come aventi un analogo contenuto le due

espressioni, la fattispecie risulterebbe comunque indeterminata,

ricandendo nella prima delle doglianze.

3. - Si sono costituite le parti private chiedendo l'accoglimento

della questione.

La difesa concorda con la censura del rimettente e, in ispecie,

con quella riguardante la violazione dei principi di tassatività e

determinatezza della fattispecie penale, palesandosi assolutamente

vago il turbamento della "morale comune" quale requisito della

condotta. In particolare si osserva che la morale sarebbe cosa

diversa rispetto all'impressione o al raccapriccio suscitati dalle

immagini censurate. Attraverso la locuzione usata ("in modo da poter

turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare"), il

legislatore avrebbe inteso porre un limite alla tutela penale,

stabilendo che non ogni immagine impressionante o raccapricciante

verrebbe ad assumere, secondo la diversa opinione del giudice

dell'appello, una rilevanza penale. Aderendo alle valutazioni della

Corte di cassazione, la difesa delle parti private respinge tale

interpretazione ("segno di un chiaro disagio ermeneutico") e giunge

alla conclusione che essa si risolverebbe in una interpretatio

abrogans poiché la morale comune scadrebbe di rilievo e finirebbe

col coincidere con un altro elemento della condotta. Al contrario,

costruita senza evento, essendo soddisfatta dal semplice pericolo, la

fattispecie determinerebbe l'impossibilità di restringere il campo

applicativo, così determinando la violazione della regola

costituzionale.

Si tratterebbe di una situazione simile a quella già esaminata

da questa Corte nello scrutinio del delitto di plagio, conclusosi con

una declaratoria di illegittimità della disposizione incriminatrice

per essere tale reato accertabile soltanto attraverso " i parametri

culturali propri del giudicante" (sentenza n. 96 del 1981). È vero,

proseguono le difese, che per le questioni di costituzionalità

sollevate in riferimento all'art. 25 della Costituzione la Corte

costituzionale ha dichiarato la non fondatezza di quelle concernenti

le fattispecie penali, all'apparenza indeterminate, che consentono

però una interpretazione univoca a seguito dell'individuazione di

principi certi e determinati da parte della giurisprudenza di

legittimità (sentenze nn. 31 del 1995 e 122 del 1993), ma nel caso

di specie ciò non sarebbe possibile per l'esiguo numero delle

pronunce. Né una lettura della disposizione in senso

costituzionalmente adeguato potrebbe dare certezza e definizione al

concetto di "morale comune" contenuto nella fattispecie

incriminatrice.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione, sostenendo che il ricorso a

locuzioni proprie del linguaggio e dell'intelligenza comuni è

consentito - come si rileva dalla giurisprudenza costituzionale -

perché spetterebbe al giudice dare a esse un contenuto concreto.

Tale compito sarebbe dunque assolto dalla giurisprudenza, che

potrebbe rinvenire ragioni giustificative dell'elasticità del

contenuto normativo nei mutamenti connessi ai diversi momenti

storici. L'art. 15 della legge sulla stampa sarebbe infatti diretto a

tutelare non solo la comune morale, ma anche l'ordine familiare e

l'ordine pubblico.

Perché il fatto si configuri come reato occorre che

l'espressione narrativa o visiva sia palesemente suggestiva e denoti

"un'insensibilità morale dell'autore". La norma incriminatrice

richiederebbe, cioè, un quid pluris: l'idoneità del documento a

destare sensazione o raccapriccio, il che basterebbe a scongiurare la

pretesa violazione dei parametri costituzionali invocati.

5. - In una memoria successiva i difensori delle parti costituite

hanno insistito nella richiesta di una declaratoria di illegittimità

costituzionale della disposizione denunciata, rilevando, da un lato,

la frequente circolazione di immagini "forti", potenzialmente

qualificabili come raccapriccianti o impressionanti e, dall' altro,

il profondo mutarsi della sensibilità collettiva.

La Corte dovrebbe quindi censurare l'art. 15 in esame, per la

"sopravvenuta irragionevolezza", analogamente a quanto affermato

nelle sentenze nn. 370 del 1996 e 519 del 1995. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte, con riferimento agli artt. 25,

21 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 15

della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che

sanziona penalmente, ai sensi dell'art. 528 del codice penale,

l'utilizzazione di "stampati i quali descrivano o illustrino, con

particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente

verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il

comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter

provocare il diffondersi di suicidi o delitti". Esso lederebbe,

infatti, il principio di tassatività e determinatezza delle

fattispecie penali, quello della libertà di stampa e i principi di

ragionevolezza e uguaglianza, perché non offrirebbe idoneo

fondamento giustificativo alla punizione di coloro che diffondono

siffatte immagini.

2. - L'art. 15 della legge n. 47 del 1948 dispone che si applichi

l'art. 528 del codice penale ai fatti riguardanti gli "stampati i

quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o

raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto

immaginari".

La previsione penale esige, come elemento della fattispecie

legale, che tali stampati siano formati in modo "da poter turbare il

comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter

provocare il diffondersi di suicidi o delitti". Essa è all'esame di

questa Corte per indeterminatezza, violazione del principio di

uguaglianza e indebita limitazione della libertà di stampa, ma

soltanto nella parte in cui dispone che questi stampati siano idonei

a "turbare il comune sentimento della morale".

3. - La questione non è fondata.

Con riguardo all'art. 21, sesto comma, della Costituzione, questa

Corte non può non ricordare che tale articolo - nel vietare le

pubblicazioni contrarie al buon costume - demanda alla legge la

predisposizione di meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e a

reprimere le violazioni del precetto costituzionale.

L'art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al

sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30, comma 2,

della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare al di là del

tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a

"turbare il comune sentimento della morale". Vale a dire, non

soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma

anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella

società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il

rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della

Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione

incriminatrice denunciata.

Solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è

colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o

immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi

della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili

dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento. E a

spiegare e a dar ragione dell'uso prudente dello strumento punitivo

è proprio la necessità di un'attenta valutazione dei fatti da parte

dei differenti organi giudiziari, che non possono ignorare il valore

cardine della libertà di manifestazione del pensiero. Non per questo

la libertà di pensiero è tale da inficiare la norma sotto il

profilo della legittimità costituzionale, poiché essa è qui

concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana.

4. - Così intesa la figura delittuosa, si possono superare anche

le residue censure.

La descrizione dell'elemento materiale del fatto-reato,

indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici,

trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare

escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie,

risultando quindi infondate le censure di genericità e

indeterminatezza.

Quello della dignità della persona umana è, infatti, valore

costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque

incidere sull'interpretazione di quella parte della disposizione in

esame che evoca il comune sentimento della morale. Nella stessa

chiave interpretativa si dissolvono i dubbi sul fondamento della

previsione incriminatrice. Onde non v'è lesione degli artt. 3, 21 e

25 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla

stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e

25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari