Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 57, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14727/2026

    18 maggio 2026

    Nell'ambito del giudizio tributario, non si pone in contrasto con il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, di cui agli artt. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 345 c.p.c., la deduzione dell'Agenzia delle entrate diretta a opporsi all'eccezione di decadenza avanzata dal contribuente, anche ove accompagnata dalla produzione in secondo grado di documentazione volta ad individuare un diverso dies a quo del termine di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto tale contegno difensivo non introduce un nuovo fatto estintivo o impeditivo autonomo, né incide sul fondamento della pretesa portata dalla cartella impugnata, ma si limita a confutare la specifica censura della controparte, prospettando un diverso dato temporale riferito alla medesima vicenda dichiarativa, al quale correlare la verifica della tempestività della notificazione.

    Art. 57 · Art. 345 c.p.c. · Art. 58 Disposizioni sul processo tributario · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di maggio 2026, p. 245 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12467/2026

    4 maggio 2026

    In tema di cartella di pagamento, la censura sulla mancata notificazione dell'atto comprende anche le doglianze concernenti specifici vizi delle modalità della notifica, senza che sia necessaria l'integrazione dei motivi, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che il rilievo sulla validità della notificazione, ancorché genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare la regolarità dell'intero procedimento notificatorio e la deduzione per la prima volta in appello di suoi specifici profili di invalidità non integra domanda nuova ed è, quindi, ammissibile.

    Art. 57 · Art. 24 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di maggio 2026, p. 223 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17454/2025

    29 giugno 2025

    In tema di domanda ed eccezione nel processo tributario, le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, qualora l'Amministrazione finanziaria si avveda che è corretta e da accogliere una contestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso dai termini di decadenza, ma ha il potere-dovere di semplicemente ridurre la domanda, rinunciando ad una parte di essa. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la riduzione della pretesa tributaria nel corso del giudizio d'appello, con il riconoscimento parziale dell'agevolazione fiscale oggetto del precedente totale diniego impugnato dal contribuente, costituisse una domanda nuova vietata dall'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992).

    Art. 57

    Rassegna di giugno 2025, p. 188 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10549/2025

    23 aprile 2025

    Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Art. 57 · Art. 24 cost. · Art. 32 Disposizioni sul processo tributario · Art. 58 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 342 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 2027. 38 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art57 · fonte del testo

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