In tema di cartella di pagamento, la censura sulla mancata notificazione dell'atto comprende anche le doglianze concernenti specifici vizi delle modalità della notifica, senza che sia necessaria l'integrazione dei motivi, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che il rilievo sulla validità della notificazione, ancorché genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare la regolarità dell'intero procedimento notificatorio e la deduzione per la prima volta in appello di suoi specifici profili di invalidità non integra domanda nuova ed è, quindi, ammissibile.
In ragione della natura impugnatoria del giudizio tributario, il contribuente è onerato di proporre contestazioni specifiche all'atto censurato, le quali non possono essere surrogate da una produzione documentale all'interno della quale il giudice sia chiamato a selezionare gli elementi da valorizzare in relazione alla domanda proposta (nella specie, volta all'accertamento della deducibilità di determinati costi dal reddito imponibile), pena l'inammissibilità del ricorso.
Nel processo tributario d'appello, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 24, 58, comma 2 (anche prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023), e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, a fronte della produzione di nuovi documenti è sempre consentita la proposizione di motivi aggiunti di impugnazione dell'atto tributario.
L'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, di documenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoria successiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso atto impugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente, avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delle parti, che non può essere sanata neppure dal comportamento dell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto. (Nella specie, in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva posto a fondamento della decisione censure di nullità dell'avviso di accertamento - per asserita mancanza del verbale di chiusura delle operazioni e per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - sebbene le stesse fossero inammissibili, perché proposte tardivamente con una memoria successiva al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure).
Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 2027. 175 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, e' ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. Se e' stata gia' fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilita', deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art24 · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari