Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza penale straniera. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo e terzo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 19 luglio 1989

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-07-03;257~art1 · fonte del testo

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