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Penale
Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali
Legge 3 luglio 1989, n. 257
- Aggiornato al
- 19 luglio 1989
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- 10
- Versioni storiche
- 10
Titolo I — Norme di attuazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannateartt. 1-6
- Art. 1Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di applicazione della convenzione…
- Art. 2Alla sentenza penale straniera e' dato riconoscimento se ricorrono, oltre quelle previste…
- Art. 3Con la sentenza di riconoscimento la corte di appello determina, sulla base della pena…
- Art. 4All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale pesso la corte di appello che…
- Art. 5L'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna non e' ammessa se non vi e' stata…
- Art. 6L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione…
