Art. 11 — Raggiungimento dell'accordo

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I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Testo in vigore dal 30 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17501/2025

    29 giugno 2025

    In tema di sovraindebitamento, nell'ipotesi di intervenuta cessazione di diritto degli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti a seguito di inadempimento dei pagamenti dovuti secondo il piano, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 3 del 2012, non può farsi ricorso al rimedio della facoltà di modificazione del piano, previsto dall'art. 13, comma 4-ter, della medesima legge, in quanto esso opera soltanto nel caso in cui l'accordo sia ancora efficace.

    Art. 11 · Art. 13 Disposizioni in materia di usura e di estorsione

    Rassegna di giugno 2025, p. 34 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art11 · fonte del testo

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