Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1996 al 8 febbraio 2001. Leggi il testo vigente →

Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto- legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

  • a)"prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli;
  • b)"specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste a un prodotto, quali i livelli di qualita' o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformita'. Sono altresi' ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' i medicinali definiti dall'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ed inoltre i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
  • c)"altro requisito": un requisito diverso da una specifica tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
  • d)"norma": una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione;
  • e)"programma di normalizzazione": il piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera d), contenente l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione;
  • f)"progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale e che e' distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;
  • g)"organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato I alla direttiva 94/10/CE;
  • h)"organismo nazionale di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato II alla direttiva 94/10/CE;
  • i)"progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica o di altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi degli emendamenti sostanziali;
  • l)"regola tecnica": una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza e' obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonche' le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9, comma 6. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:
  • a)le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che fanno riferimento a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono, a loro volta, a specifiche tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
  • b)gli accordi facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e' parte contraente e che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
  • c)le specifiche tecniche e gli altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o di altri requisiti ad eccezione delle specifiche tecniche e degli altri requisiti volti a finalita' di sicurezza sociale.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 8 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1986 al 25 febbraio 1996. 94 parole tolte, 503 parole aggiunte in 13 capoversi.

a) "aggiunto: prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli;

aggiunto: b) "specifica tecnica": tolto: la aggiunto: una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche tolto: di un prodotto e concernente in particolare aggiunto: richieste a un prodotto, quali i livelli di qualita' o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al prodotto tolto: stesso per quanto riguarda la aggiunto: denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la tolto: marchiatura e l'etichettatura aggiunto: marcatura e l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformita'. Sono altresi' ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' i medicinali definiti dall'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ed inoltre i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

tolto: baggiunto: c) "altro requisito": un requisito diverso da una specifica tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

aggiunto: d) "norma": tolto: la specifica tecnica aggiunto: una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazioneaggiunto: , la cui osservanza non sia obbligatoria aggiunto: ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione;

tolto: caggiunto: e) "programma di normalizzazione": il tolto: documento che elenca le materie per le quali si intende adottare una norma o modificarla aggiunto: piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera d), contenente l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione;

tolto: daggiunto: f) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materiaaggiunto: , per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionaletolto: , quale risulta da lavori preparatori e che e' distribuito tolto: a fini di indagine pubblica o di commento aggiunto: ai fini di inchiesta pubblica o commento;

aggiunto: g) "organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato I alla direttiva 94/10/CE;

tolto: e) "regola tecnica": la specifica tecnica ivi compresa ogni disposizione che ad essa si applichi, la cui osservanza sia obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione, ad eccezione delle disposizioni fissate dalle autorita' localiaggiunto: h) "organismo nazionale di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato II alla direttiva 94/10/CE;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: faggiunto: i) "progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica aggiunto: o di altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi aggiunto: degli emendamenti sostanziali;

tolto: g) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi quelli indicati nel successivo articolo 2aggiunto: l) "regola tecnica": una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza e' obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonche' le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9, comma 6. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:

aggiunto: a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che fanno riferimento a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono, a loro volta, a specifiche tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

aggiunto: b) gli accordi facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e' parte contraente e che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

aggiunto: c) le specifiche tecniche e gli altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o di altri requisiti ad eccezione delle specifiche tecniche e degli altri requisiti volti a finalita' di sicurezza sociale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari