Codice del consumo

Art. 103 cod. cons. — Definizioni

Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini del presente titolo si intende per:

  • a)"regolamento": il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;
  • b)"autorita' di vigilanza del mercato": autorita' designate a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, quali responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano;
  • c)"autorita' di controllo": autorita' designate a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, quali autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea;
  • d)"ufficio unico di collegamento": la struttura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 2022.

Testo vigente dal 16 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 16 maggio 2026. 399 parole tolte, 177 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Aiaggiunto: Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini del presente titolo si intende per:

a) tolto: prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

tolto: 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalita' del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

tolto: 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

tolto: 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

tolto: 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani aggiunto: "regolamento": il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;

b) tolto: prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);

tolto: c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorita' pubbliche;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; aggiunto: "autorita' di vigilanza del mercato": autorita' designate a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, quali responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano;

tolto: e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attivita' non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodottiaggiunto: c) "autorita' di controllo": autorita' designate a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, quali autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea;

tolto: f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha gia' fornito o reso disponibile ai consumatori;

tolto: g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al consumatore. La possibilita' di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericolosoaggiunto: d) "ufficio unico di collegamento": la struttura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 2022.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art103 · fonte del testo

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