Finalita' e definizioni La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonche' a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonche' le disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

Testo vigente dal 1 dicembre 2023

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-12-01;172~art1 · fonte del testo

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