Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1986 al 25 febbraio 1996. Leggi il testo vigente →

Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

  • a)"specifica tecnica": la specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernente in particolare i livelli di qualita' o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;
  • b)"norma": la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria;
  • c)"programma di normalizzazione": il documento che elenca le materie per le quali si intende adottare una norma o modificarla;
  • d)"progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta da lavori preparatori e che e' distribuito a fini di indagine pubblica o di commento;
  • e)"regola tecnica": la specifica tecnica ivi compresa ogni disposizione che ad essa si applichi, la cui osservanza sia obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione, ad eccezione delle disposizioni fissate dalle autorita' locali;
  • f)"progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi emendamenti sostanziali;
  • g)"prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi quelli indicati nel successivo articolo 2.

Testo in vigore dal 2 luglio 1986 al 25 febbraio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari