Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità. costituzionale dell'art. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) proposta in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che vi sarebbe disparità di trattamento tra chi guida un autoveicolo sprovvisto di patente e chi commette lo stesso reato essendo sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione come indiziato di appartenere ad associazioni mafiose. Ed invero, la maggiore severità della sanzione è giustificata dalla circostanza della sottoposizione, con provvedimento del giudice, alla suddetta misura, cioè della maggiore pericolosità del colpevole, definitivamente accertata, sia pure per indizi.
Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 6 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1965 al 13 ottobre 2011. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 91; secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art6 · fonte del testo
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