Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge 22 maggio 1975 n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'a…
Art. 19 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 3 cost. · Art. 10 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 3 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1965 al 13 ottobre 2011. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state gia' sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale e' consentito anche quando non vi e' obbligo di mandato di cattura; purche' trattasi di reato per il quale puo' essere emesso detto mandato a norma dell'articolo 254 del Codice di procedura penale. Il termine di sette giorni per la proroga del fermo puo' essere raddoppiato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art4 · fonte del testo
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