Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, promosso

con ordinanza emessa il 25 ottobre 1969 dal pretore di Cento nel

procedimento penale a carico di Mastrandrea Giovanni, iscritta al n.

447 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che il pretore di Cento, con ordinanza 25 ottobre 1969, ha

proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

legge 31 maggio 1965, n. 575; in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

che, secondo l'ordinanza, nella norma denunciata si ravviserebbe

disparità di trattamento tra chi guida un autoveicolo sprovvisto di

patente e chi commette lo stesso reato essendo sottoposto, con

provvedimento definitivo, a misura di prevenzione come indiziato di

appartenere ad associazioni mafiose: questi infatti subisce un aumento

di pena che la legge ricollega a semplici indizi e non a condanna

penale o a fatti certi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la norma si applica a chi sia stato sottoposto a

misura di prevenzione da un provvedimento del giudice, il che basta a

giustificare la maggiore severità della sanzione sul presupposto d'una

maggiore pericolosità della persona, pericolosità definitivamente

accertata sia pure per indizi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 31 maggio 1965, n.

575 (disposizioni contro la mafia) sollevata, dall'ordinanza in

epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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