Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1976 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo

comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la

lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle

paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal

pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Maccari Giovanni

ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 la relazione del

Presidente;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico dei responsabili della

società Supermercati G.S., imputati della contravvenzione di cui agli

artt. 36, secondo comma, e 44, primo comma, lett. a, della legge 4

luglio 1967, n. 580, per aver detenuto per la vendita pasta di semola

di grano duro, invasa da parassiti, il pretore di Milano ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 42,

primo comma, lett. a, della citata legge n. 580 del 1967, (recte art.

44) in raffronto all'art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962,

n. 283, per contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza.

Premette il giudice a quo che la vendita di paste alimentari e di

sfarinati invasi da parassiti è punita con la sola pena dell'ammenda

fino a lire 2.000.000 in virtù dell'art. 44 dell'apposita legge

speciale n. 580 del 1967 mentre la vendita di altre sostanze

alimentari, anch'esse invase da parassiti, è punita con la pena

congiunta dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da lire 200.000 a

20.000.000 (art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283,

modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441). Né è possibile una

diversa interpretazione, poiché l'ultimo comma dell'art. 44 della

legge n. 580 del 1967 espressamente sancisce il carattere speciale

della legge sugli sfarinati.

Osserva il pretore di Milano che la denunciata diversità di

disciplina in tema di sanzioni penali realizza una irrazionale

sperequazione tra situazioni sostanzialmente identiche, con violazione

del principio costituzionale d'eguaglianza.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, con atto di deduzioni depositato il 19 novembre 1974,

sostenendo l'irrilevanza e l'infondatezza della questione sollevata.

La difesa dello Stato rileva, in primo luogo, che essendo stato il

reato commesso successivamente all'entrata in vigore della legge n. 580

del 1967, contenente una sanzione meno grave, l'eventuale decisione di

accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe produrre alcun

effetto nel giudizio penale pendente innanzi al pretore, atteso il

principio secondo cui si applica la disposizione più favorevole al

reo. La questione sollevata appare quindi inammissibile per difetto di

rilevanza.

L'Avvocatura soggiunge che la questione è anche infondata nel

merito. La diversità di sanzioni concerne due precetti distinti, la

vendita della pasta e quella delle sostanze alimentari; per la seconda

il legislatore dovette tener conto della insufficienza delle sanzioni

originariamente previste, infliggendo, dopo l'entrata in vigore della

nuova disciplina stabilita dalla legge n. 283 del 1962, la pena

dell'arresto introdotta dalla legge n. 441 del 1963. Il divieto di

vendere pasta alterata da parassiti si collega invece all'apposita

normativa speciale di cui alla legge 2 agosto 1948, n. 1036, emanata

nel periodo post-bellico con carattere di transitorietà. Ritenne il

legislatore, nel sostituire quella disciplina con la nuova legge

speciale oggi impugnata, che le sanzioni fossero eccessive, e

deliberatamente escluse la pena dell'arresto.

Non sussisterebbe quindi violazione dell'invocato principio

costituzionale, giacché l'art. 3 Cost. non esige una mera eguaglianza

formale ma consente che il legislatore possa stabilire norme diverse

per regolare situazioni ritenute non eguali, entro un margine di

discrezionalità che giustifichi sostanzialmente il criterio di

differenziazione adottato (sentenza n. 55 del 1974). Considerato in diritto :

Il pretore di Milano ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a, della

legge 4 luglio 1967, n. 580 (in relazione agli artt. 36 e 44, ultimo

comma, stessa legge), nella parte in cui punisce la vendita di pasta

alimentare invasa da parassiti con la sola pena dell'ammenda fino a

lire 2.000.000, anziché con la più grave pena congiunta dell'arresto

e dell'ammenda, prevista genericamente per le altre sostanze alimentari

nelle ipotesi corrispondenti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283,

denunziando una irrazionale diversità di sanzioni penali.

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della

questione per difetto di rilevanza.

L'eccezione è fondata.

Invero i principi generali vigenti in tema di non retroattività

delle sanzioni penali più sfavorevoli al reo, desumibili dagli artt.

25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale

impedirebbero in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di

accoglimento, possa produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato

nei processo penale pendente innanzi al giudice a quo. Già altre volte

la Corte ha dedotto da questa considerazione l'inammissibilità per

irrilevanza di siffatte questioni (sentenze n. 62 del 1969 e n. 26 del

1975).

È appena il caso di osservare che soltanto per mero errore

materiale il pretore ha denunciato nei dispositivo dell'ordinanza di

rimessione l'art. 42 anziché l'art. 44 della legge 4 luglio 1967, n.

580.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580,

sulla disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli

sfarinati, del pane e delle paste alimentari (in relazione agli artt.

36 e 44, ultimo comma, della stessa legge), sollevata con l'ordinanza

in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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